Riprende la corsa verso la ‘dematerializzazione’ degli archivi dell’edilizia dal 1946 ad oggi; il Consiglio di Stato respinge il ricorso per l’affidamento del servizio

Dopo la sentenza del Tar anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Rimini e respinge il ricorso della società Bucap in merito all’affidamento in appalto del servizio di digitalizzazione, custodia e conservazione degli archivi delle pratiche edilizie del Comune di Rimini.
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“Un contenzioso giudiziario che ha tenuto fino ad oggi sospeso un importante progetto per la semplificazione dei procedimenti legati all’attività edilizia – è il commento dell’assessore al Territorio Roberta Frisoni - e che ora può riprendere a correre per migliorare la funzionalità dello Sportello Unico per l’Edilizia in termini di standardizzazione, efficienza e trasparenza dei procedimenti in un’ottica di semplificazione per i cittadini grazie all'uso delle tecnologie digitali. Era un impegno che avevamo preso con i professionisti che hanno a che fare quotidianamente con i nostri uffici e che ora può riprendere il suo percorso.”

Con la realizzazione del progetto sarà possibile nell'arco di un triennio giungere alla ‘dematerializzazione’ dei documenti archiviati allo Sportello Unico per l'Edilizia dal 1946 ad oggi, provvedendo anche alla loro custodia e conservazione. Una volta ultimato questo percorso, gli operatori privati avranno la possibilità di accedere immediatamente agli archivi e di visionare i progetti bypassando file, appuntamenti ed oneri legati all'accesso cartaceo. Una digitalizzazione che consentirà anche una riorganizzazione fisica, mettendo mano agli spazi ora destinati agli archivi cartacei, con il trasferimento delle pratiche in archivi di solo deposito.

La digitalizzazione delle pratiche edilizie archiviate riguarderà circa 15.000 faldoni ed è stato stimato che richiederà circa 36 mesi di tempo. Al termine i faldoni rimarranno in custodia all’aggiudicatario del servizio per tutto il periodo di durata del contratto (72 mesi).

Il Consiglio di Stato, nella sua sentenza pubblicata la scorsa settimana, respinge l’appello in tutti i suoi punti, con la sola eccezione delle spese processuali del primo grado di giudizio a carico della società soccombente giudicate eccessive.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 16:37