A chi si rivolge

Destinatari

Il canone per l'occupazione del suolo pubblico è generalmente dovuto per tutte le concessioni autorizzazioni rilasciate. Sono soggette al medesimo canone le occupazioni effettuate con i posteggi di commercio su aree pubbliche.

Cos'è

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che fino al 31-12-2020 veniva sintetizzato col nome di COSAP, è ora denominato: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Esso trova disciplina nella Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 816 a 847, e nell'apposito Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 18/02/2021.

Determinazione del canone

Il Canone per l’occupazione del suolo pubblico è determinato in base:

  • alle tariffe;
  • al valore economico della disponibilità dell’area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficenti moltiplicatori.
  • all’entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari;
  • alla durata dell’occupazione;

Le tariffe e i coefficienti moltiplicatori sono determinati periodicamente dalla Giunta comunale con riferimento alla classificazione in 3 categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

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Come si fa
Modalità di pagamento

Il titolare della Concessione / autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è tenuto al pagamento anticipato del canone che deve essere eseguito prima del ritiro materiale dell’atto e comunque prima dell'inizio previsto per l'occupazione.

Il versamento del canone verrà effettuato a mezzo del sistema di pagamento Pago PA.

Ultriori informazioni sul sistema sono reperibili al seguente link:

Pago PA

Per importi di entità superiore a € 400,00 è ammesso il pagamento rateale del canone (in 4 rate per le occupazioni permanenti e 2 rate per le occupazioni temporanee).

Sanzioni

Per le occupazioni abusive, cioè quelle effettuate in assenza della concessione / autorizzazione, si applica, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50% e una sanzione pari al 100% dell’indennità stessa.

Per il mancato pagamento del canone o di una rata di esso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell’importo del canone o della rata. Se il versamento viene effettuato tardivamente rispetto alla data di scadenza prevista si applica la sanzione del 15%.

Ravvedimento operoso

Prima della formale contestazione del mancato o del tardivo pagamento del canone è prevista la possibilità di ravvedimento da parte del concessionario, tramite l’applicazione della sanzione pari al 10% dell’importo del canone o della rata dovuti.

Per fruire di questa possibilità, è sufficente darne comunicazione all'Ufficio Occupazione suolo pubblico utilizzando il modello appositamente predisposto.

L'Ufficio provvederà al calcolo dell'importo dovuto e a far recapitare l'avviso di pagamento PagoPA relativo al ravvedimento.

Rateazione dei debiti arretrati

I debiti arretrati potranno essere dilazionati su istanza del debitore qualora lo stesso si trovi in "temporanea situazione di difficoltà finanziaria". La particolare situazione di difficoltà finanziaria dovrà obbligatoriamente essere autocertificata.

Conformemente all'art. 13 del Regolamento Generale delle Entrate la rateizzazione è ammessa solo per importi superiori a € 100,00.

Di norma sono previste rate mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti:

  • da euro 100,01 ad euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
  • da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
  • da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
  • da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;
  • oltre euro 20.000,01: fino a 72 rate mensili;

Per importi superiori a € 20.000 l'accoglimento della istanza di rateizzazione è subordinata alla presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

Alle rateizzazioni sarà applicato il saggio di interesse legale nella misura stabilita per l'’anno.

Rimborso del canone

I soggetti obbligati al pagamento del Canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell’eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Non si procederà al rimborso di somme, pari od inferiori a 10,00 Euro.

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Ultimo aggiornamento

04/12/2024, 09:38