L'ordinanza approvata con decreto n. 44 del 20 marzo 2020 (pdf, 166.94 KB) si è resa necessaria e urgente in seguito all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Anche nel territorio di Rimini, la diffusione del contagio ha raggiunto una soglia critica e dalla zona sud della provincia si sta estendendo anche alla parte nord, compreso il capoluogo. Il crescente numero di ricoveri, se non arrestato, rischia di rendere insostenibile la situazione degli ospedali e della rete sanitaria, aggravando ulteriormente la situazione.
Sulla base delle indicazioni dei tecnici e delle evidenze medico-sanitarie che hanno fornito, la Regione Emilia-Romagna, di concerto con la Provincia e i Comuni del riminese e in stretto raccordo con la Prefettura di Rimini, ha ordinato le misure di contenimento necessarie per far fronte all'emergenza.
Raccogliendo le indicazioni delle associazioni di rappresentanza economica e sociale sono state quindi selezionate e raggruppate le domande più frequenti, per chiarire meglio e dettagliare quali siano le restrizioni imposte, le attività consentite, gli spostamenti autorizzati.
1. L’ordinanza pone limiti specifici agli spostamenti delle persone fisiche?
No, le limitazioni agli spostamenti sono regolate dai Dpcm in vigore. L’ordinanza pone indirettamente restrizioni alla mobilità in ragione delle ulteriori limitazioni alle attività produttive sospese.
2. Le attività produttive sono tutte sospese?
Tutte le attività produttive sono generalmente sospese. Rimangono sempre aperte le attività produttive di beni e di servizi alimentari; le altre attività di produzione di beni e servizi restano aperte solo in presenza di entrambe le seguenti specifiche condizioni:
- Accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino
- Operatività della produzione esclusivamente attraverso un idoneo protocollo operativo e organizzativo che contenga i requisiti minimi epressi al punto 1. dell’ordinanza n.44/2020
3. Come si attesta la sussistenza delle due condizioni per poter svolgere attività di produzione finale e di spedizione dei prodotti giacenti in magazzino?
La sussistenza delle due condizioni è dimostrata con idonea documentazione che deve essere esibita su richiesta delle forze dell’ordine in caso accertamento.
4. Cosa si intende per “comprovata esigenza di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino?
Si tratta di due concetti distinti che afferiscono al processo produttivo dell’attività di riferimento.
L’esigenza è comprovata attraverso evidenze documentali che dimostrano in maniera oggettiva che l’interruzione del processo produttivo può arrecare un danno grave e irreparabile all’azienda (ad esempio il rischio di deperimento di produzioni già realizzate o di inadempimento contrattuale per mancato rispetto dei termini di consegna o di reale perdita di posizione su mercati internazionali).
5. Come si dimostra l’adozione del protocollo operativo e organizzativo previa redazione di uno specifico documento di valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs, n.81/2008?
La dimostrazione è tutta di natura documentale. L’azienda deve, dunque, essere in grado di dimostrare di avere aggiornato il proprio documento di valutazione del rischio prevedendo le misure di prevenzione del contagio con i requisiti minimi contenuti al punto 1. dell’ordinanza n.44/2020, attraverso l’attuazione dei contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
6. Cosa si intende per servizi strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni?
Sono esentate dalla sospensione tutte quelle attività necessarie per l’erogazione dei servizi pubblici (Es: telefonia fissa e mobile, servizi a rete - acqua, luce, gas -). Sono sempre consentiti servizi e interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture funzionali alla produzione ed erogazione finale dei servizi pubblici e allo svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni.
7. Le attività libero professionali (per le quali è prevista l’iscrizione ad un collegio o a un ordine professionale) sono sospese?
Sì, ma è ammessa la sola attività riservata a quelle prestazioni legate a servizi indifferibili e urgenti.
Il presidio degli studi e degli uffici può essere assicurato mediante la presenza di una sola persona per garantire le comunicazioni interne e con l’esterno, qualora non sia possibile il totale utilizzo degli strumenti per lavoro in smart working o a distanza.
8. I Patronati, i Centri di Assistenza Fiscali e i Sindacati possono essere aperti?
Sono ammesse le sole attività riservate a quelle prestazioni legate a servizi indifferibili e urgenti, con speciale riguardo agli adempimenti necessari a fronteggiare le emergenze di carattere sociale ed economico conseguenti alla diffusione dell’epidemia Covid-19 (ad esempio, gestione degli accordi per ammortizzatori sociali, attività di consulenza e assistenza per bonus e congedi)
Le attività devono essere svolte:
- facendo ricorso allo smart working o comunque a distanza per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, qualora vengano utilizzati ammortizzatori sociali
- il presidio degli studi e gli uffici può essere assicurato mediante la presenza di una sola persona per garantire le comunicazioni interne e con l’esterno, qualora non sia possibile il totale utilizzo degli strumenti per lavoro in smart working o a distanza.
9. I negozi di telefonia sono in questi giorni oggetto di richieste di aumento di traffico dati da parte di genitori al fine di collegarsi per lezioni didattiche online e per scaricare file per compiti e tesine, da operatori sanitari per far fronte a questa situazione di emergenza, da persone che necessitano di riparare i propri cellulari o tablet in modo da non dover rimanere isolati, senza i quali non possono far funzionare i propri apparecchi elettronici. Possono stare aperti?
Sì. I servizi svolti dai negozi di telefonia come quelli descritti costituiscono attività strumentale all’erogazione dei servizi pubblici come disposto dall’art. 2 dell’ordinanza n.44/2020.
10. I gestori dei servizi di telefonia e di reti dati possono effettuare lavori di riparazione in caso di guasto o controllo cabine telefoniche?
Sì. Si tratta, infatti, di servizi finalizzati all’erogazione dei servizi pubblici, come tutti quelli relativi ai servizi c.d. di rete (acqua, luce, gas, riscaldamento e teleriscaldamento, reti dati) ovvero di interesse generale che consentono la permanenza della popolazione in casa, non rientrando nella definizione di cantieri sospesi prevista dal punto 7 dell’ordinanza.
11. Le aziende fornitrici di beni e servizi per operatori internet e di telecomunicazioni rientrano nella deroga di cui all’art.2?
Sì. Tutti i servizi e i lavori finalizzati al mantenimento in efficienza e piena funzionalità della rete telematica (connessioni internet) e di telecomunicazioni (quindi operatori per la telecomunicazione) resi dalle aziende che forniscono beni e servizi a questo tipo di operatori sono servizi pubblici essenziali che, ai sensi del punto 2 dell’ordinanza, non sono sospesi, ma devono comunque essere eseguiti nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
12. I gestori dei servizi di rete come distribuzione dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua subiscono limitazioni nell’erogazione?
No. I servizi di rete di distribuzione di beni primari come energia elettrica, gas, acqua sono servizi pubblici essenziali e, come tali, ammessi senza dover obbligatoriamente sottostare ai divieti e agli obblighi e alle limitazioni previste dal punto 1 dell’ordinanza n.44/2020, ma devono essere comunque eseguiti nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
13. Gli artigiani (fabbri, falegnami, idraulici, elettricisti) possono lavorare?
No. Le attività artigianali sono sospese, ad eccezione di quelle legate alle emergenze. Sono pertanto ammessi i lavori che costituiscono servizi urgenti per le abitazioni - pronto intervento guasti - (idraulici, elettricisti, vetrai, falegnami), i servizi indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi (meccanici, elettrauto, gommisti) come da punto 2 dell’ordinanza.
14. Le banche e le Poste restano aperte?
I servizi delle banche e delle poste sono generalmente chiusi. Restano aperti i soli sportelli Bancomat e Postamat, per i quali deve essere assicurato il rifornimento di carta moneta. Le attività dei servizi bancari possono essere rese con modalità di lavoro agile - è consentito presso gli uffici il presidio degli stessi mediante la presenza di una sola persona per garantire le comunicazioni interne e con l’esterno, in caso di utilizzo degli strumenti per lavoro in smart working o a distanza. È comunque assicurato il servizio di consegna postale.
Le diverse filiali, per l’esercizio di servizi indifferibili e per l’accesso agli stessi di coloro che non possono utilizzare gli sportelli automatici dispongono l’apertura straordinaria e temporanea, limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario, naturalmente il personale dovrà operare nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
15. Ma tutte le attività produttive che non sono menzionate dall’art.1 sono bloccate?
Sì, sono bloccate. Restano ammesse solo quelle attività produttive che fanno parte della c.d. “filiera dell’emergenza” ovvero che siano finalizzate o strumentali a fronteggiare lo stato di emergenza provocato dall’epidemia del COVID-19 sul territorio provinciale (attività di produzione beni e servizi di ausilio alle azioni di superamento dell’emergenza sanitaria – dalla produzione di dispositivi di protezione individuale alla pulizia e/o sanificazione degli ambienti di lavoro).
16. È consentita la consegna a domicilio di prodotti alimentari, o di altro genere?
Sì. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente, sia per quanto riguarda la spesa alimentare e di prodotti agricoli, la consegna di alimenti e bevande (c.d. delivery), la vendita tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.
17. È possibile svolgere attività agricola?
Sì, è consentita. Ma solo quell’attività agricola svolta esclusivamente con personale residente o domiciliato, anche stagionalmente, nel territorio provinciale. I lavoratori agricoli del territorio provinciale possono, per l’esercizio della propria attività spostarsi al di fuori dell’ambito provinciale.
18. È ammessa l’attività della pesca?
Si, trattandosi di attività appartenente alla filiera alimentare. L'attività deve essere svolta nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
19. Esistono restrizioni per la circolazione delle merci?
No. L’ordinanza non introduce alcuna limitazione alla libera circolazione delle merci.
20. Sono sospesi tutti i cantieri di lavoro?
Sì. Fanno eccezione i cantieri urgenti necessari per mettere in sicurezza il territorio, quelli relativi a opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino di luoghi pubblici (realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale). I cantieri privati aperti debbono essere chiusi con eccezione di quelli la cui sospensione può determinare danni gravi e irreparabili a strutture e a persone. Naturalmente i lavori vanno eseguiti nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
21. Le strutture ricettive sono aperte?
No. Le strutture ricettive comunque denominate sono attività produttive di servizi. Sono, pertanto, chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e viene sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura al momento dell’entrata in vigore delle norme, l’ospitalità non può protrarsi oltre un tempo indicativamente stabilito nel massimo delle settantadue ore successive. Questa disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche.
La disposizione sulla chiusura non si applica alle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.
AGGIORNAMENTO
Parimenti la disposizione sulla chiusura non si applica alle strutture che possono permanere in servizio che ospitano persone regolarmente registrate alla data dell’Ordinanza per motivi diversi da quelli turistici quali a titolo di esempio:
- titolari di rapporto di lavoro con imprese e aziende le cui attività non sono oggetto di sospensione dall’ordinanza n.44/2020 né dai successivi provvedimenti nazionali, regionali e comunali in materia;
- impossibilitate a fare rientro ai luoghi di residenza per ragioni a loro non imputabili (divieti di spostamento in entrata e uscita da territori oggetto di provvedimenti connessi all’emergenza COVID;)
- che abbiano stabilito presso le strutture il proprio domicilio in data antecedente all’emissione dell’Ordinanza.
- che abbiano stabilito pressa la struttura la propria dimora in data antecedente all’emissione dell’Ordinanza.
22. Posso assicurare alla struttura ricettiva chiusa dall’ordinanza n. 44/2020 i servizi di sorveglianza e manutenzione degli impianti e strumenti necessari al suo funzionamento per evitarne il deperimento?
Sì. La struttura deve rimanere chiusa al pubblico nel senso che non deve produrre e offrire servizi ricettivi alle persone, ma possono essere assicurate esclusivamente le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico e di una sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee.
23. Sono da considerare sospese le attività di ricevimento nei magazzini siti in stabilimenti della provincia di Rimini da produttori italiani di prodotti finiti per il loro successivo smistamento presso i clienti che le attendono?
No. Le attività di ricevimento e successiva spedizione di prodotti finiti può continuare nei limiti e alle condizioni previste all’art.1 dell’ordinanza.
24. È ammessa la vendita e la distribuzione di prodotti tramite canali di vendita on line?
Sì. Il commercio on line non è sospeso.
25. I residenti nella provincia Rimini possono spostarsi a Pesaro per lavoro?
Sì. Le limitazioni agli spostamenti sono regolate dai DPCM in vigore. Nello specifico, l’ordinanza n.44/2020 non dispone divieti agli spostamenti di lavoro al di fuori del territorio provinciale.
26. I lavoratori frontalieri residenti a Rimini possono andare a lavorare a San Marino, i lavoratori dipendenti di aziende di Cesena o altri città possono?
Sì. Le limitazioni agli spostamenti sono regolate dai Dpcm in vigore. L’ordinanza non dispone divieti assoluti agli spostamenti al di fuori del territorio provinciale.
27. I figli di genitori separati che abitano fuori provincia possono rientrare per incontrare il genitore residente in provincia di Rimini?
Sì. Le limitazioni agli spostamenti sono regolate dai Dpcm in vigore. Nello specifico, l’ordinanza n.44/2020 non dispone divieti agli spostamenti di persone per consentire gli incontri dei genitori separati con i figli disciplinati da provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio, che pertanto sono sempre ammessi.