Covid19 - Aggiornamento 11 aprile 2020 - Decreto 61/2020 della Regione Emilia-Romagna

Adozione di misure di contenimento allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020.
Data di pubblicazione

IL PRESIDENTE

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ORDINA

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
    1. l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari);
    2. nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, è obbligatorio restare in prossimità della propria abitazione;
    3. è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato;
    4. le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lett. aa) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attività resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie. Le aziende che preparano cibi da asporto all'interno di supermercati, o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. È sospesa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
    5. le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, possono erogare servizi diversi dall’accoglienza a fini turistici. Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché le “altre tipologie ricettive”, comunque denominate. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per ragioni a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio. Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee, nei limiti di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020. All’interno di strutture ricettive (quali, a titolo di esempio, alberghi, residenze alberghiere, agriturismi) restano consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano;
    6. sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza;
    7. sono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. E’ altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
    8. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia presenti all’interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa, e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Nelle giornate festive e prefestive, anche all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture, è consentita la vendita, limitatamente alle merceologie indicate nel periodo precedente. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;
    9. Sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
  2. a decorrere dal 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020 sono altresì confermate le disposizioni contenute nell’ art. 6 dell’Ordinanza approvata con il Decreto n. 57 del 5 aprile 2020. In adempimento a tali disposizioni, i servizi di trasporto pubblico su autobus e ferroviario regionale, saranno oggetto di monitoraggio e adeguamento degli stessi, al fine di contenere i casi di sovraffollamento a bordo dei mezzi;
  3. per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e nel Capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, si applicano le seguenti disposizioni:
    1. ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 le misure restrittive dettate dall’ordinanza firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020, sono prorogate al 3 maggio ivi compresa la sospensione delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri, di vestiti per bambini e neonati;
    2. sono consentite le attività produttive rientranti nei codici ATECO - 2 – (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali) e - 81.3 – (Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).
  4. le disposizioni inerenti all’attuazione al piano di riassetto complessivo della mobilità della Provincia di Rimini, definite con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia- Romagna del 22 marzo 2020 e finalizzate a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone restano in vigore fino al 3 maggio 2020;
  5. la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

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Ultimo aggiornamento

15/05/2023, 16:35