ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MERITO AI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI RIMINI E DEL COMUNE DI MEDICINA.
Data di pubblicazione
IL PRESIDENTE STEFANO BONACCINI
Visto [...]
ORDINA
- E’ disposto, a partire dalla prossima settimana, a cura delle competenti strutture regionali un intervento straordinario di distribuzione ai cittadini di 4.5 milioni di mascherine di qualità certificata, di cui 500mila in favore delle aziende di trasporto pubblico;
- A far data dal 27 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività di cui alla lett. d) del punto 1 dell’Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020 (a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2010. Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Resta sospesa per tutti gli esercizi del presente punto ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;
- A far data dal 27 aprile 2020 è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale- toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
- Gli enti pubblici strumentali della Regione, quelli da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione possono, per tutta la durata dello stato di emergenza a livello nazionale, anche in deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riunire i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, con modalità telematiche che assicurino la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentano a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di visionare gli atti della riunione, intervenire nella discussione, scambiare documenti, esprimere il voto, approvare il verbale;
- Nei territori delle provincie di Rimini e per il Capoluogo di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, a far data dal 27 aprile 2020, cessano di produrre effetti tutte le disposizioni riguardanti le misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 maggiormente restrittive rispetto a quelle dettate per il restante territorio regionale disposte con le ordinanze 3 aprile 2020 a firma del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Emilia-Romagna, e con le ordinanze approvate con i decreti del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 dell’11 aprile 2020 e n. 66 del 22 aprile 2020;
- Le disposizioni inerenti l’attuazione del piano di riassetto complessivo della mobilità della Provincia di Rimini, definite con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 22 marzo 2020 e finalizzate a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone restano in vigore fino al 3 maggio 2020;
- La presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.
Documenti
ordinanza_24_aprile.pdf
PDF - 166.47 KB