Esenzioni per emergenza COVID-19 dell'imposta municipale propria (IMU)

Descrizione

Modalità per poter avvalersi delle esenzioni relative all'emergenza COVID-19

Esenzioni IMU 2020 connesse a emergenza da Covid-19

In allegato sono indicate le esenzioni previste per l'IMU 2020.

Esenzioni IMU 2021 connesse a emergenza da Covid-19

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, è stata disposta l'esenzione dal versamento della rata di acconto IMU 2021 per specifici settori economici ed in presenza di determinati requisiti.

La normativa che prevede l'esenzione è la seguente:

  • articolo 1, comma 599, Legge 178/2020 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" - in vigore dal 01/01/2021

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Con la legge n. 69 del 21 maggio 2021, che ha convertito il D.L n. 41/2021 è stata introdotta, all’art. 6 – sexies, è stata introdotta una nuova esenzione che amplia la platea dei soggetti esentati dal pagamento della prima rata IMU 2021: non è dovuta la prima rata IMU da parte dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario in possesso dei requisiti per chiedere il contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art.1, commi da 1 a 4 del D.L. n. 41/2021. 

L’esenzione è limitata agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l’attività di cui siano anche gestori.

Come comunicare il diritto all'esenzione:
Per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022 per esenzione 2021)

  • indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
  • barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione.

 

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Ultimo aggiornamento

02/04/2024, 16:07