Per esibirsi come artista di strada, saltimbanco, suonare o cantare, ecc. in luogo pubblico in maniera itinerante, occorre rispettare l'art. 29 del Regolamento di Polizia Urbana.

A chi si rivolge

Destinatari

Artisti di strada

Cos'è

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 121 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, (T.U.L.P.S.), l'esercizio di mestieri girovaghi è soggetto ai limiti e divieti dell'art. 29 del regolamento di Polizia Urbana

il mestiere girovago può essere svolto, nello stesso luogo, per periodi non superiori ai 60 minuti e le soste possono essere fatte solo in luoghi che distino tra di loro 500 metri.
Se la sosta si prolunga per più di un'ora è necessario richiedere l'autorizzazione/concessione per l'occupazione di suolo pubblico e pagare la relativa tassa. 
Tale attività è vietata:
- nel periodo 1 maggio - 30 settembre di ogni anno, nella parte di territorio comunale a mare della linea ferroviaria;
- in corrispondenza o in prossimità di intersezioni stradali con o senza semaforo;
- di fronte a vetrine ed ingressi;
- in Corso d'Augusto, in Via Garibaldi.

In deroga ai limiti ed ai divieti di cui al presente articolo, l'esercizio di mestieri girovaghi è ammesso, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Affitti e Concessioni nell'ambito di manifestazioni culturali, di accoglienza turistica, promo-pubblicitarie e analoghe, autorizzate dal Comune.

 

Contatti

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Ultimo aggiornamento

31/01/2023, 17:30