Cos'è

L’Ufficio Accertamenti verifica se la Tassa Rifiuti dovuta per ciascuna annualità (sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente) e comunicata con l’Invito al pagamento sia stata correttamente versata. Nel caso risulti un omesso o parziale versamento del dovuto alle scadenze, provvede all’emissione di un Avviso di sollecito/accertamento per omesso o parziale versamento Tassa Rifiuti.

L’Ufficio, inoltre, verifica quanto dichiarato dal contribuente, stante l’obbligo dichiarativo previsto per legge, ed in caso di omessa o infedele dichiarazione provvede all’emissione del relativo Avviso di accertamento.

Gli Avvisi di sollecito/accertamento per omesso o parziale versamento Tari e gli Avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione Tari sono notificati via posta raccomandata oppure via pec.

Per informazioni è possibile:

prenotare un appuntamento telefonico con l’Ufficio Accertamenti Tassa Rifiuti, con una delle seguenti modalità:

  • telefonare al numero verde 800 213 036 (gratuito da numero fisso) o 199 179 964 (a pagamento da cellulare), dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, anche per fissare un appuntamento telefonico;
  • utilizzando la piattaforma di prenotazione online, selezionando PRENOTA UN APPUNTAMENTO, specificando le proprie generalità, indirizzo mail/pec e il recapito telefonico a cui essere ricontattati dall’Ufficio;

comunicare a mezzo posta elettronica all’indirizzo: accertamenti.rifiuti@comune.rimini.it;

comunicare a mezzo posta cartacea all’attenzione di Ufficio Accertamenti Tassa Rifiuti - via Ducale 7, 47921 Rimini (RN).

Costi e vincoli

Modalità e termini di pagamento degli Avvisi di accertamento:

Il pagamento degli Avvisi di accertamento esecutivi per omesso/parziale versamento Tari è da effettuare utilizzando il modello PagoPA allegato all’atto, come segue:

  • importo ridotto entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avviso;

  • importo intero oltre 30 giorni ed entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso.

In caso di mancato pagamento dell’intero importo dovuto entro 60 giorni dalla data di notifica, salva la sospensione feriale dei termini dal 01/08 al 31/08, l’Avviso di accertamento diventa esecutivo ed all’importo intero vanno aggiunti gli interessi e gli oneri di riscossione, ai sensi dell’art. 1, comma 803, lett. a) L 160/2019, nelle seguenti misure:

  • 3% fino ad un massimo di € 300,00, per pagamenti entro 60 giorni dalla data di esecutività (quindi, oltre 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di notifica dell’avviso);

  • 6% fino ad un massimo di € 600,00, per pagamenti oltre 60 giorni dalla data di esecutività (quindi, oltre 120 giorni dalla data di notifica dell’avviso).

L’importo complessivo è da pagare utilizzando il modello PagoPa allegato all'atto.

ATTENZIONE: Il modello PagoPA adegua in automatico l’importo da versare (senza sanzioni oppure con sanzioni ed eventuali oneri di riscossione ed interessi) in base al tempo trascorso dopo la data di notifica (se inferiore o superiore a 30 giorni oppure a 60 giorni). Se al momento del versamento tale adeguamento non si verifica, è necessario rivolgersi all’Ufficio Accertamenti Tassa Rifiuti per ottenere il modello aggiornato (si vedano sopra le modalità per richiedere INFORMAZIONI).

Se l’intero importo dovuto non è correttamente versato, il residuo sarà trasmesso al Concessionario della riscossione per la riscossione coattiva.

Il pagamento degli Avvisi di accertamento esecutivi per omessa/infedele denuncia Tari è da effettuare utilizzando il modello PagoPA allegato all’atto, come segue:

  • importo a sanzioni ridotte entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso;

  • importo a sanzioni intere oltre 60 giorni dalla di notifica dell’avviso.

In caso di mancato pagamento dell’intero importo dovuto entro 60 giorni dalla data di notifica, salva la sospensione feriale dei termini dal 01/08 al 31/08, l’Avviso di accertamento diventa esecutivo ed all’importo dovuto a sanzioni intere vanno aggiunti gli interessi e gli oneri di riscossione, ai sensi dell’art. 1, comma 803, lett. a) L 160/2019, nelle seguenti misure:

  • 3%, fino ad massimo di € 300,00, da versare entro 60 giorni dalla data di esecutività (quindi, entro 120 giorni dalla data di notifica)

  • 6%, fino ad un massimo di € 600,00, da versare oltre 60 giorni dalla data di esecutività (quindi, oltre 120 giorni dalla data di notifica).

L’importo complessivo è da pagare utilizzando il modello PagoPa  allegato all'atto.

ATTENZIONE: Il modello PagoPA adegua in automatico l’importo da versare (con sanzioni ridotte o sanzioni intere, oneri di riscossione, interessi) in base al tempo trascorso dopo la data di notifica (se inferiore o superiore a 60 giorni). Se al momento del versamento tale adeguamento non si verifica, è necessario rivolgersi all’Ufficio Accertamenti Tassa Rifiuti per ottenere il modello aggiornato (si vedano sopra le modalità per richiedere INFORMAZIONI).

Se l’intero importo dovuto non è correttamente versato, il residuo sarà trasmesso al Concessionario della riscossione per la riscossione coattiva. 

Qualora gli Avvisi di accertamento esecutivi non siano interamente pagati, costituiscono titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019), senza la preventiva notifica dell’ingiunzione di pagamento.

Pagamenti rateizzabili

Il contribuente, che si trova in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può chiedere la dilazione del pagamento degli Avvisi di accertamento tributari e delle relative ingiunzioni fiscali, ai sensi degli articoli 3, 3 bis, 4 e 4 bis del regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie.

La richiesta di rateizzazione degli Avvisi di accertamento deve essere presentata in carta libera, utilizzando l’apposito modello, agli sportelli dei competenti uffici tributari, ubicati in via Ducale n.7, oppure inviata via fax (0541704170), via mail (accertamenti.rifiuti@comune.rimini.it) o tramite PEC (ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it).

La richiesta di rateizzazione delle ingiunzioni fiscali deve essere presentata in carta libera, prima dell’avvio delle procedure esecutive, al concessionario della riscossione Sorit società servizi e riscossioni Italia, contattabile tramite i seguenti canali:

- al numero verde 800.199.288, per informazioni;

- al numero 0544/282806, per prendere appuntamento;

- alla mail comune.rimini@sorit.it o alla pec amministrazione.sorit@pec.it, per richieste o per l’invio di documentazione.

In relazione alla richiesta presentata, il contribuente riceverà il relativo provvedimento di rateizzazione ed i modelli per il versamento delle singole rate.

Per gli Avvisi di accertamento esecutivi (emessi dopo il 01/01/2020) e le ingiunzioni fiscali, le rate, di norma mensili e con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, possono essere le seguenti, tenendo conto delle somme complessivamente dovute:

  1. fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione;

  2. da euro 100,01 ad euro 500,00: fino a 4 rate mensili;

  3. da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili;

  4. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;

  5. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;

  6. oltre euro 20.000,01: fino a 72 rate mensili.

La concessione della dilazione oltre ad euro 20.000,01, se richiesta per un numero di rate mensili superiore a 36, è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto di credito o assicurativo, ai sensi dell’art. 38 bis del DPR 633/72. La durata della fideiussione deve essere pari alla durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi nella misura prevista dall’art. 2 del presente regolamento.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per lo stesso periodo concesso inizialmente, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione.

In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo della rateazione, dopo espresso sollecito il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione ed il debito non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

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Ultimo aggiornamento

04/08/2023, 09:20