Autorizzazioni al commercio su area pubblica di tipologia "B" (itinerante senza posteggio fisso)

Cos'è

​Nel territorio del Comune di Rimini, per salvaguardare e tutelare le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e per assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell’ambiente urbano e il rispetto dell’ordine pubblico e della salute pubblica, oltre che per motivi di pubblico interesse attinenti la sicurezza della circolazione, vige il divieto all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in alcune zone della città.

Cosa serve

Requisiti

  • L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza.

  • Per il settore alimentare occorre possedere i requisiti professionali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010.

 

Modalità di richiesta

  1. Domanda in bollo dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente utilizzando l’apposita sezione del portale telematico www.impresainungiorno.gov.it, relativa al SUAP del Comune di Rimini (vedi link in calce alla pagina).

  2. Allegare

  • fotocopia di un documento di identità in corso di validità

  • fotocopia del Permesso di Soggiorno valido (solo per extracomunitari)

  • documentazione per i requisiti professionali per il settore alimentare.

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Come si fa

La vigente Delibera di C.C. di individuazione delle aree pubbliche da adibire al commercio stabilisce che:

  • è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante, nella zona di territorio comunale compresa a nord dal confine con il comune di Bellaria-Igea Marina, a sud dal confine con il Comune di Riccione e delimitata ad ovest da entrambi i lati della S.S. n. 16 Adriatica, di via Popilia, di via Nuova Circonvallazione, di via Flaminia e ad Est dal mare;
  • l'esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime è subordinato al possesso dell'autorizzazione e del nulla osta delle autorità competenti sul demanio marittimo;
  • l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è subordinato al possesso dell'autorizzazione e del permesso del soggetto proprietario o gestore.

Pertanto ai titolari di autorizzazione "itinerante" di tipo "B", l'esercizio del commercio è concesso solo a monte del perimetro sopra indicato ed in ogni caso questo tipo di autorizzazione consente di fermarsi per il tempo strettamente necessario ad effettuare la vendita.

Ulteriori informazioni

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio in concessione abilita i titolari anche all'esercizio della forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

 

Normativa

  • Delibere di Consiglio Comunale di individuazione delle aree.

  • Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, così come modificato dal Decreto legislativo 59/2010 e dal Decreto legislativo 25/11/2016 n° 222.

  • Legge regionale Emilia-Romagna 25 giugno 1999, n. 12 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. 114/1998. 

  • Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 del 18/05/2018.

  • I rapporti commerciali tra Italia e Repubblica di San Marino sono disciplinati dalla Legge del 6/6/1939 n. 1320 art. 4.

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Ultimo aggiornamento

18/11/2022, 14:52