Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili offerti dal Comune.
Dal 1 gennaio 2016 la TASI non è più dovuta.

A chi si rivolge

Destinatari

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (art. 1, comma 669, Legge n. 147/2013 modificato dall'art. 2, lettera f, del decreto legge n. 16/2014

Il Comune di Rimini, con propria delibera n. 21 del 18 marzo 2015 ha stabilito di applicare la TASI solo sulle abitazioni principali e relative pertinenze. Sono in ogni caso escluse le abitazioni accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9.
Sono pertanto assoggettati alla TASI tutti coloro che possiedono a titolo di diritto reale (proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione) un'abitazione principale e relative pertinenze come sopra definite.

Se l'abitazione principale come sopra definita è occupata da un soggetto che non è titolare di alcun diritto reale e che non appartiene al nucleo famigliare anagrafico del proprietario, la TASI è dovuta anche dall'occupante nella misura pari al 20% del totale complessivamente dovuto, mentre resta a carico del proprietario il restante 80%. L’occupante ed il possessore sono titolari di autonome obbligazioni tributarie.

Non vanno considerate come abitazioni principali ai fini TASI quelle concesse in affitto o in comodato, anche se il locatario o il comodatario vi risiedono e dimorano abitualmente.

Cos'è

La TASI (tributo per i servizi indivisibili) è la componente della IUC (Imposta comunale unica) finalizzata al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune (manutenzione strade, verde pubblico, illuminazione pubblica, trasporto pubblico locale, anagrafe ed elettorale, polizia municipale (al netto di multe), gestione edifici scuole elementari e medie)

Istituita nel 2014, con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, si basa sul presupposto impositivo costituito dal possesso di immobili. 

Dal 1° gennaio 2016 la TASI non è più dovuta.


Il comma 14 della L. 208/2015, infatti, riscrive il comma 669 della L. 147/2013 e prevede che «il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» .

Pertanto, poiché il Comune di Rimini aveva deliberato, per gli anni 2014 e 2015, l'applicazione della TASI per le sole abitazioni principali, stabilendo, invece, aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie, dal 2016 la TASI non risulta più dovuta in nessun caso.

Si ricorda che per le abitazioni principali classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 continua ad essere dovuta l'IMU.

 

Cosa serve

Il Comune di Rimini ha deliberato di applicare la TASI esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze (fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e A/10)

La base imponibile per il calcolo della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il valore è quindi costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il moltiplicatore 160.

La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 per cento per gli immobili dichiarati di interesse storico ed artistico, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004.

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Ultimo aggiornamento

01/12/2022, 13:16