Agevolazioni e riduzioni IMU sugli immobili locati o concessi in comodato

Nuovo accordo territoriale per i contratti di affitto a canone calmierato (canone concordato). Informazioni sul comodato.

Cos'è

Nuovo accordo territoriale per affitti concordati in vigore dal 15 settembre 2018

In data 19 luglio 2018 è stato firmato il nuovo accordo territoriale per i contratti di affitto a canone calmierato (canone concordato) che è entrato in vigore il 15 settembre 2018 ed ha effetto per i contratti stipulati da tale data.

A seguito del nuovo accordo, sottoscritto ai sensi del decreto ministeriale del 16 gennaio 2017, per beneficiare dell’aliquota agevolata dello 0,76% e della riduzione del 25% dell'Imu prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n.431/1998, è necessaria l'attestazione di “rispondenza” (conformità) da parte di una delle associazioni di categoria firmatarie del nuovo accordo (art. 1, comma 760, legge 190 del 2019).

Se il nuovo contratto è stipulato con l’ausilio di una delle associazioni firmatarie ("contratto assistito"), l’attestazione è già insita nel contratto.

Se, invece, non si è utilizzata l’assistenza ("contratto non assistito") , la suddetta attestazione dovrà essere richiesta ad una delle organizzazioni firmatarie.

Associazioni firmatarie del nuovo accordo

Per le Organizzazioni della proprietà edilizia:

  • CONFEDILIZIA – APE, Associazione della proprietà edilizia della provincia di Rimini;
  • ASPPI, Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari della provincia di Rimini;
  • UPPI Unione piccoli proprietari immobiliari della provincia di Rimini;
  • FEDERPROPRIETA’;
  • UNION CASA Sede provinciale di Rimini;
  • CONFABITARE  Sede provinciale di Rimini;
  • CONFAPPI, Sede provinciale di Rimini.

Per le Organizzazioni dei conduttori:

  • SUNIA Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari, federazione provinciale di Rimini;
  • SICET Sindacato inquilini casa e territorio;
  • UNIAT Sindacato unione nazionale inquilini ambiente e territorio;
  • ASSOCASA Sede provinciale di Rimini.
Comodati

L’articolo 1, comma 747, lettera c) della legge n.160/2019 ha stabilito che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato, la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni previste per tale fattispecie, l’Ufficio Tributi richiede, entro la scadenza della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui ci si avvale delle agevolazioni, la presentazione della copia del contratto di comodato.

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.

Cosa serve

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni previste per le fattispecie su indicate, l'Ufficio tributi richiede la presentazione (che può avvenire via fax, via email, tramite PEC oppure per posta, con raccomandata A/R), entro la scadenza della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui ci si avvale delle agevolazioni, dei seguenti documenti:

  • per i contratti stipulati in base al precedente accordo territoriale, la presentazione del modello per la comunicazione degli estremi del contratto di locazione o, in alternativa, copia del medesimo;
  • per i contratti stipulati in base al nuovo accordo, copia del contratto e copia dell'attestazione di rispondenza per i contratti non assistiti;
  • per i contratti di comodato, copia del contratto e copia della dichiarazione IMU.

 

Modelli scaricabili:

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Uffici correlati

Ufficio tributi sugli immobili

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Orari

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Ultimo aggiornamento

01/06/2023, 12:27